Legge usura n. 108 96 artt. 9 10 e 11 previsione altri reati
Legge usura n. 108 96 artt. 9 10 e 11 - la previsione dell'usura in altri reati e costituzione di parte civile e prescrizione del reato di usura
Gli articoli 9 10 e 11 della legge usura n. 108 96 allargano sia la previsione dell'usura in altri reati che i soggetti idonei alla costituzione di parte civile, viene codificata la prescrizione del reato di usura. A seguire il testo degli artt. suddetti.
Art. 9 - 1 - Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.".
2 - all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Art. 10 - 1 - nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.
Art. 11 - 1 - prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente: "art. 644-ter. - (prescrizione del reato di usura). - la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".
legge 108/1996 art. 1 | legge 108/1996 art. 2 | legge 108/1996 art. 3 | legge usura 108 1996 artt. 4 5 6 7 8 seguono gli artt. legge 108/1996 artt. 12 13 | legge 108/1996 art. 14 | legge 108/1996 art. 15 | legge 108/1996 art. 16 | legge 108/1996 art. 17 18