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Legge 07/03/1996 n. 108 artt. 12 e 13 fondo vittime usura e antiracket


Legge usura 07/03/1996 n. 108 artt. 12 13 - fondo vittime antiusura viene collegato al fondo di solidarietà delle vittime di estorsione e antiracket



Commento: Gli articoli 12 e 13 della legge 07/03/1996 n. 108 collegano il fondo delle vittime antiusura al fondo di solidarietà delle vittime di estorsione e antiracket da cui sfocierà la legge nr. 44 del 1999 che dispone le regole per il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, antiracket ed antiusura. Seguono gli artt. in questione.

Art. 12 - 1 - al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1 gennaio 1990";
b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1";
c) nell'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. l'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".
2 - all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.

Art. 13 - 1 - le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2 - per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3 - anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perchè presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4 - su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al presidente del consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.

legge 108/1996 art. 1 | legge 108/1996 art. 2 | legge 108/1996 art. 3 | legge usura 108 1996 artt. 4 5 6 7 8 | legge usura 108 1996 artt. 9 10 11 segue l'art. legge 108/1996 art. 14 | legge 108/1996 art. 15 | legge 108/1996 art. 16 | legge 108/1996 art. 17 18



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