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Normativa legge 07-03-1996 n. 108 art. 16 - albo mediatori creditizi


Normativa usura legge 07-03-1996 n. 108 art. 16 - norme sulla iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi contro esercizio abusivo



Commento: L'art. 16 sulla normativa dell'usura legge 07-03-1996 n. 108 prescrive le regole cui sottostare chi vuole esercitare la attività di mediazione e/o concessione di finanziamenti cioè essere soggetto alla iscrizione in un apposito albo detto dei mediatori creditizi, pena sanzioni sia pecuniarie che personali. Il tutto è stato previsto per contrastare il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione creditizia dalla quale ha genesi l'usura. Segue l'art. 16.

Art. 16 - 1 L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il ministero del tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano dei cambi.
2 - con regolamento del governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3 - l requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
4 - Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo vi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

5 - L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6 - La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7 - Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8 - le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9 - salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.

legge 108/1996 art. 1 | legge 108/1996 art. 2 | legge 108/1996 art. 3 | legge usura 108 1996 artt. 4 5 6 7 8 | legge usura 108 1996 artt. 9 10 11 | legge usura 108 1996 artt. 12 13 | legge usura 108 1996 art. 14 | legge usura 108 1996 art. 15 seguono gli artt. legge 108/1996 art. 17 18



Art. 16 albo mediatori