Normativa dell'istituzione del tasso annuo effettivo globale
Testo completo art. 19 l. 142/92 tasso annuo effettivo globale taeg
Commento: L'art. 19 della legge 142 del 19 febbraio 1992 rappresenta una svolta storica per i consumatori: è stato istituito il tasso annuo effettivo globale comunemente detto taeg la quale istituzione costituisce la maggiore garanzia riguardo gli oneri sussidiari del finanziamento. Da allora questo indicatore si è evoluto: ha cambiato in un caso nome (nei mutui si chiama ISC) ed ha avocato a sè quasi tutte le spese di cui è composto. Appresso il testo completo dell'art. 19 citato.
Art. 19 - Tasso annuo effettivo globale.
1 - è denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
2 - Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.
legge 142 1992 art. 18 segue l'art. legge 142 1992 art. 20 | legge 142 1992 art. 21 | legge 142 1992 art. 22 | legge 142 1992 art. 23