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Disciplina usura legge 07 marzo 1996 n. 108 artt. 17 18 online


Disciplina usura legge 07 marzo 1996 n. 108 artt. 17 18 - il procedimento di riabilitazione dal protesto



Commento: Gli artt. 17 e 18 sulla disciplina della usura legge 07 marzo 1996 n. 108 artt. 17 18 regolamenta tutto il procedimento di riabilitazione dal protesto che sia stato causato dal delitto di usura. Seguono gli articoli 17 e 18.

Art. 17 - 1 - Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2 - La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3 - Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4 - Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5 - Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6 - per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Art. 18 - 1 - Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

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Riabilitazione protesto ex l. 108/96